Bonus Ristrutturazione 2026, le 5 spese che dal 1° aprile non saranno più detraibili al 50%

Dal 1° aprile 2026, il bonus ristrutturazione cambia in modo significativo. La legge di bilancio 2025 ha ridisegnato le aliquote di detrazione per le spese edilizie, e milioni di contribuenti italiani si trovano ora a fare i conti con un calendario fiscale che taglia fuori alcune voci di spesa dalla soglia del 50%. Comprendere esattamente quali lavori restano agevolati e quali scendono al 36% — o escono del tutto dal perimetro — è oggi una priorità per chiunque stia pianificando interventi sulla propria abitazione.

Non si tratta di dettagli tecnici riservati ai commercialisti. Queste modifiche riguardano chi vuole rifare il bagno, sostituire gli infissi, rivestire i pavimenti o installare una caldaia. Conoscere per tempo le cinque categorie di spesa che perdono l’aliquota agevolata permette di anticipare i lavori — o di riprogrammarli in modo da non perdere migliaia di euro di rimborso fiscale.

Cosa cambia dal 1° aprile 2026

Fino al 31 marzo 2026, il bonus ristrutturazione al 50% si applica a un’ampia gamma di interventi sulle abitazioni principali e non. A partire dal 1° aprile, l’aliquota scende al 36% per la maggior parte delle spese su immobili che non costituiscono abitazione principale, mentre per le prime case la finestra al 50% si restringe a specifici interventi.

La distinzione centrale introdotta dalla manovra 2025 è quella tra abitazione principale — cioè quella in cui il contribuente risiede anagraficamente — e gli altri immobili residenziali. Per questi ultimi, il taglio è immediato e definitivo. Ma anche sulle prime case alcune tipologie di spesa escono dalla soglia più favorevole, rendendo necessario un controllo puntuale prima di firmare qualsiasi contratto con imprese o artigiani.

Le 5 spese che perdono la detrazione al 50%

1. Interventi su immobili non adibiti ad abitazione principale

La categoria più ampia riguarda tutti i lavori eseguiti su seconde case, appartamenti affittati, immobili tenuti a disposizione o box auto indipendenti. Dal 1° aprile 2026, queste spese vengono ricondotte all’aliquota ordinaria del 36%, con un tetto di spesa che rimane fissato a 48.000 euro per unità immobiliare. Chi aveva programmato la ristrutturazione di un appartamento al mare o di una casa di campagna farebbe bene a verificare se è possibile avviare i lavori — e soprattutto emettere le fatture — prima della scadenza. In campo fiscale, la data che conta ai fini della detrazione è quella del pagamento effettivo tramite bonifico parlante, non quella di inizio cantiere.

2. Sostituzione di infissi e serramenti su immobili non principali

La sostituzione di finestre, porte-finestre e vetrate su abitazioni diverse dalla prima casa rientra nel taglio generalizzato sugli immobili secondari. Ma c’è un secondo livello di attenzione: anche sulle abitazioni principali, qualora la sostituzione degli infissi non sia accompagnata da un miglioramento della classe energetica dell’edificio documentata da un tecnico abilitato, il beneficio al 50% rischia di essere contestato in sede di controllo fiscale. Il confine tra bonus ristrutturazione e ecobonus si è assottigliato, e la classificazione dell’intervento dipende sempre più dalla documentazione tecnica allegata alla pratica.

3. Rifacimento di bagni e cucine su seconde case

Gli interventi di manutenzione straordinaria — come il rifacimento completo del bagno, la sostituzione degli impianti idraulici o il rifacimento della cucina — sugli immobili diversi dall’abitazione principale escono dalla fascia al 50%. Si tratta di una delle voci di spesa più frequenti tra i contribuenti che ristrutturano per poi mettere a reddito l’immobile o per valorizzarlo in previsione di una vendita. Il costo effettivo dell’operazione, al netto del minor rimborso fiscale, sale in modo significativo: su una spesa di 20.000 euro, la differenza tra il 50% e il 36% di detrazione corrisponde a 2.800 euro in meno recuperati in dieci anni.

4. Opere di pavimentazione e rivestimento su immobili non principali

La posa di nuovi pavimenti, la sostituzione di rivestimenti ceramici o la realizzazione di massetti su immobili diversi dalla prima casa seguono la stessa sorte. Questi interventi, classificati come manutenzione straordinaria quando riguardano l’intera unità immobiliare, rientravano agevolmente nel bonus ristrutturazione al 50% fino al 31 marzo 2026. La loro esclusione dalla fascia più alta colpisce in particolare i piccoli proprietari che investono in appartamenti da ristrutturare acquistati all’asta o sul mercato immobiliare secondario.

5. Installazione e sostituzione di impianti di riscaldamento su seconde case

Caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti ibridi: se installati su un immobile che non è l’abitazione principale del contribuente, questi interventi perdono il beneficio del 50% a partire dal 1° aprile. È utile sottolineare che alcuni di questi lavori potrebbero ancora beneficiare dell’Ecobonus se rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale sui requisiti minimi — con aliquote che, nella versione attuale della normativa, si attestano al 50% per gli interventi sull’involucro e al 65% per quelli più performanti. La scelta del regime agevolativo più conveniente deve essere valutata caso per caso con un tecnico.

Come comportarsi prima del 1° aprile

La finestra temporale è stretta ma ancora aperta. Per i lavori già programmati su immobili non principali, la strategia più praticata è quella di anticipare il pagamento tramite bonifico parlante entro il 31 marzo 2026, assicurandosi che le fatture corrispondenti siano già state emesse. È importante ricordare che non è sufficiente aver firmato il contratto con l’impresa. La data che l’Agenzia delle Entrate considera ai fini della detrazione è quella del pagamento effettivo, non quella dell’accordo commerciale o dell’inizio dei lavori.

Per chi non riesce ad anticipare i lavori, la pianificazione futura deve partire da una considerazione semplice: il bonus ristrutturazione al 36% non è certo un’agevolazione trascurabile. Su un intervento da 30.000 euro, significa comunque 10.800 euro recuperati in dieci anni, pari a oltre 1.000 euro annui di minore imposta IRPEF. Rinunciare a ristrutturare sarebbe spesso un errore economico più grave della perdita dell’aliquota più favorevole.

L’abitazione principale rimane tutelata, ma con condizioni

Chi interviene sulla propria prima casa può ancora accedere al 50% fino al 31 dicembre 2026, con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dopo quella data, salvo proroghe, anche l’abitazione principale tornerà all’aliquota base del 36%. Il messaggio politico della manovra è chiaro: lo stato riduce progressivamente l’esposizione fiscale sul comparto delle ristrutturazioni, privilegiando chi abita effettivamente l’immobile oggetto dei lavori.

Per le prime case, le detrazioni più alte restano accessibili, ma la documentazione richiesta si fa più stringente. Ogni intervento deve essere chiaramente classificato come manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia. Gli interventi di semplice manutenzione ordinaria — come la tinteggiatura delle pareti interne o la riparazione di un rubinetto — non sono mai stati detraibili per i singoli proprietari, e questa regola rimane invariata.

Prima di firmare un contratto con un’impresa edile, è opportuno farsi rilasciare una classificazione scritta dell’intervento con il riferimento normativo corretto. Questo documento, abbinato alla CILA o alla SCIA dove richieste, costituisce la base della detrazione in caso di controllo fiscale.

Per ristrutturare bene nel 2026: le priorità da rispettare

Con la primavera alle porte — periodo tradizionalmente favorevole per avviare cantieri di ristrutturazione grazie alle temperature miti che facilitano la posa di materiali e il lavoro degli operai — è il momento di mettere ordine nelle priorità. Chi ha lavori urgenti su seconde case deve agire prima del 1° aprile. Chi interviene sulla prima casa ha più tempo, ma deve comunque pianificare con cura per non trovarsi fuori dal regime agevolato nel 2027.

La regola d’oro rimane la stessa di sempre: farsi assistere da un professionista abilitato — geometra, architetto o ingegnere — nella redazione delle pratiche edilizie e nella scelta del regime fiscale più conveniente. Il costo della consulenza tecnica è spesso abbondantemente coperto dall’ottimizzazione della detrazione ottenuta.

Domande frequenti

Se ho già iniziato i lavori prima del 1° aprile, posso ancora detrarre al 50%?

Ciò che conta ai fini della detrazione è la data del pagamento tramite bonifico parlante, non quella di inizio lavori. Se i pagamenti relativi all’intervento vengono effettuati entro il 31 marzo 2026, anche per lavori già avviati, si applica ancora l’aliquota del 50% — a condizione che l’immobile rientri nelle categorie agevolate e che la spesa sia correttamente documentata. I pagamenti effettuati dal 1° aprile in poi seguiranno invece le nuove aliquote, anche se si riferiscono allo stesso cantiere.

Il bonus ristrutturazione al 50% vale anche per i lavori condominiali?

Per i lavori sulle parti comuni condominiali, il regime è diverso rispetto a quello degli interventi sulle singole unità. I condomini possono accedere a specifiche aliquote previste per gli interventi sugli edifici, spesso più elevate se abbinate a interventi di efficienza energetica o di adeguamento antisismico. La normativa per i condomini non segue esattamente le stesse date di scadenza previste per i singoli proprietari, e quindi è opportuno verificare la situazione specifica con l’amministratore di condominio e un consulente fiscale.

Cosa si intende esattamente per “abitazione principale” ai fini del bonus ristrutturazione?

L’abitazione principale è l’immobile nel quale il contribuente — o i suoi familiari — dimorano abitualmente, il che corrisponde generalmente alla residenza anagrafica. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può verificare la corrispondenza tra la residenza dichiarata e l’effettivo utilizzo dell’immobile. Non è sufficiente trasferire la residenza formalmente poche settimane prima dell’inizio dei lavori: la dimora abituale deve essere effettiva e verificabile anche attraverso consumi di utenze, iscrizioni scolastiche dei figli e altri elementi oggettivi.

Esiste un’alternativa al bonus ristrutturazione per chi perde il 50% sulla seconda casa?

Per alcuni tipi di intervento — in particolare quelli che migliorano le prestazioni energetiche dell’immobile — è possibile valutare l’accesso all’Ecobonus, che in certi casi mantiene aliquote superiori al 36% anche per immobili diversi dall’abitazione principale. Inoltre, per gli interventi di acquisto e posa in opera di mobili e grandi elettrodomestici contestuali a una ristrutturazione, il Bonus Mobili al 50% su una spesa massima di 5.000 euro resta accessibile, indipendentemente dalla natura dell’immobile. Si consiglia di valutare l’insieme degli incentivi disponibili prima di definire il perimetro dei lavori.

Come si effettua correttamente il pagamento per ottenere la detrazione?

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale “parlante”, cioè un bonifico che riporti nella causale il riferimento normativo (articolo 16-bis del TUIR), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che esegue i lavori. I pagamenti in contanti, con carta di credito o assegno non sono ammessi. Le banche applicano automaticamente una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico: questo è normale e non pregiudica la detrazione.