Con l’arrivo della primavera, molti proprietari di casa iniziano a progettare interventi sul giardino, sul terrazzo o sulle aree verdi di pertinenza. Il bonus verde 2026 rappresenta un’opportunità concreta per ridurre il peso fiscale di questi lavori, ma funziona in modo preciso: basta un dettaglio sbagliato nella documentazione o nella tipologia di spesa per perdere l’intera detrazione. Prima di chiamare il giardiniere o acquistare le piante, vale la pena capire esattamente cosa copre questo incentivo e dove si nascondono le insidie più comuni.
La detrazione IRPEF del 36% sulle spese per il verde privato è confermata anche per il 2026, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare e una detrazione massima teorica di 1.800 euro da ripartire in dieci quote annuali uguali. Ma l’accesso al beneficio dipende dalla corretta qualificazione degli interventi, dalla tracciabilità dei pagamenti e dalla destinazione d’uso degli spazi interessati. Questa guida analizza nel dettaglio ogni condizione, con un’attenzione particolare agli errori che l’agenzia delle entrate contesta più spesso in sede di controllo.
Cos’è il bonus verde e chi può richiederlo
Il bonus verde è una detrazione IRPEF disciplinata dall’articolo 1, commi 12-15, della legge 205/2017 e prorogata di anno in anno nelle successive leggi di bilancio. Per il 2026, la misura rimane strutturalmente invariata rispetto agli anni precedenti: il 36% delle spese sostenute, calcolato su un massimale di 5.000 euro per unità immobiliare, da recuperare in dieci anni.
Possono accedere alla detrazione le persone fisiche che sostengono le spese e che siano in possesso dell’immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o comodato. Sono escluse le società, le imprese e gli enti non commerciali. L’immobile deve essere a uso abitativo: non rientrano quindi gli immobili strumentali all’attività d’impresa, anche se di proprietà di una persona fisica. Un libero professionista che utilizza parte della propria abitazione come studio può detrarre solo la quota proporzionale riferita all’uso non professionale.
Quali interventi danno diritto alla detrazione
L’agenzia delle entrate ha chiarito nel corso degli anni quali categorie di spesa sono ammissibili. Non tutte le attività legate al verde rientrano nel beneficio: la distinzione fondamentale è tra interventi straordinari o di riqualificazione e semplice manutenzione ordinaria ricorrente.
Sono detraibili:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, inclusi giardini, terrazzi e cortili;
- la realizzazione di giardini pensili e la copertura a verde di edifici;
- l’installazione di impianti di irrigazione, pozzi e recinzioni nei limiti connessi all’intervento verde;
- la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e la sistemazione di tappeti erbosi;
- le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Non sono invece detraibili la semplice manutenzione ordinaria del giardino già esistente — come il taglio dell’erba, la potatura periodica o il trattamento antiparassitario — né l’acquisto di vasi, fioriere amovibili, arredi da giardino o attrezzature come tosaerba e motoseghe. La linea di confine è sottile: la sistemazione di un’area verde compromessa o il rifacimento completo di un giardino esistente rientrano nel beneficio; il semplice mantenimento no.
L’errore che fa perdere il bonus verde
Il motivo più frequente di decadenza dal beneficio non è la tipologia di intervento, ma il metodo di pagamento. La normativa impone tassativamente che tutte le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale parlante, ovvero un bonifico che riporti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.
Pagare in contanti, anche per importi modesti, comporta la perdita della detrazione sull’intera spesa, non solo sulla quota pagata in contanti. Analogamente, un bonifico ordinario privo delle informazioni obbligatorie nella causale non è sufficiente. Alcuni istituti bancari dispongono di un bonifico dedicato alle ristrutturazioni edilizie (lo stesso utilizzato per il bonus casa) che già contiene i campi precompilati: è la soluzione più sicura da adottare per evitare contestazioni.
Un secondo errore ricorrente riguarda la fatturazione. La fattura o la ricevuta fiscale emessa dall’operatore deve essere intestata alla persona che richiede la detrazione in dichiarazione dei redditi. Se il lavoro viene pagato dal coniuge ma la fattura è intestata all’altro componente del nucleo familiare, la detrazione può essere negata, salvo che non si dimostri la contitolarità dell’immobile e la suddivisione della spesa in quota parte.
Il tetto per unità immobiliare e la ripartizione tra comproprietari
Il massimale di 5.000 euro si applica per ciascuna unità immobiliare, non per contribuente. Questo significa che per un appartamento con giardino condominiale, la spesa si calcola sull’intera unità abitativa privata, mentre per le parti comuni il tetto si moltiplica per il numero di unità dell’edificio. Se un condominio con dieci appartamenti interviene sul giardino comune, il massimale di spesa detraibile diventa 50.000 euro, da ripartire tra i condòmini in base alle tabelle millesimali.
In caso di immobile in comproprietà tra coniugi o conviventi, la spesa può essere ripartita tra i due intestatari in proporzione alla quota di proprietà, a condizione che entrambi abbiano sostenuto concretamente la spesa e che risultino come beneficiari sul bonifico. Non è possibile concentrare l’intera detrazione su uno solo dei comproprietari se la spesa supera il massimale individuale.
Documentazione da conservare
Per non rischiare in sede di controllo, è necessario conservare per almeno cinque anni dall’ultima dichiarazione in cui si espone la detrazione:
- la fattura o ricevuta fiscale emessa dall’operatore, con descrizione dettagliata degli interventi;
- la copia del bonifico parlante;
- l’estratto conto bancario che attesti l’addebito;
- per i lavori condominiali, la delibera assembleare e il prospetto di ripartizione delle spese redatto dall’amministratore.
Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’agenzia delle entrate né al comune. La detrazione si richiede direttamente nel modello 730 o nel modello redditi PF, nella sezione dedicata alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e agli interventi sul verde.
Compatibilità con altri bonus
Il bonus verde non è cumulabile con il superbonus o con il bonus ristrutturazioni per le stesse spese. Non è invece vietata la coesistenza su spese diverse nello stesso anno: è possibile, ad esempio, detrarre il bonus verde per la sistemazione del giardino e contemporaneamente fruire del bonus casa per la ristrutturazione interna dell’appartamento, purché le spese siano distinte e documentate separatamente. Il principio di unicità della spesa — ogni euro può dare origine a una sola detrazione — è il criterio guida da rispettare.
Un aspetto spesso trascurato è che se il giardiniere emette un’unica fattura che comprende sia interventi detraibili che manutenzione ordinaria non detraibile, è necessario richiedere esplicitamente una fatturazione separata per le due tipologie. Una fattura mista, in assenza di specifica indicazione delle quote, può essere contestata nella sua interezza dall’agenzia delle entrate.
Cosa cambia rispetto al 2025
Non sono state introdotte modifiche sostanziali per il 2026 rispetto alla disciplina vigente nel



